Omologazione van

Camperizzare il furgone e l’omologazione

Camperizzare il furgone e l'omologazione

Camperizzare il furgone e l’omologazione, questa sconosciuta!

Eh si, l’Italia è un paese meraviglioso, da visitare, un pò meno se ci troviamo faccia a faccia con la burocrazia!

Una delle domande più frequenti non riguarda tanto come allestire il proprio furgone (in questo articolo c’è il nostro), ma riguarda l’omologazione, o per meglio dire il collaudo.

Perchè?! Credo che il problema stia nella reperibilità delle informazioni. Se cerchiamo idee e soluzioni sulla camperizzazione, ne troviamo a milioni, un pò più difficile, invece, è districarsi fra la burocrazia che ruota attorno all’omologazione di un mezzo fai da te.

Tralasciando al momento il discorso “che me ne frega a me, io vado a farlo in Germania!”, cerchiamo di fare luce sul quadro normativo nazionale sull’omologazione del nostro mezzo.

Omologazione e normativa

In Italia posso trasformare il mio mezzo in un camper?!

Si, ma…

Uso e destinazione dei veicoli

La violazione di cui all’articolo 82 del codice della strada ricorre quando viene utilizzato un veicolo per un uso o una destinazione diversa da quella riportata sulla carta di circolazione e si concretizza solo ed esclusivamente se la violazione accertata non è già sanzionata da un’altra norma speciale.

L’attuale codice della strada definisce:
la destinazione del veicolo, come la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche;
l’uso del veicolo, come l’utilizzazione economica dello stesso e viene riferito solo ed esclusivamente sotto due profili:
              1. l’uso proprio;
              2. l’uso di terzi che comprende:

a) la locazione senza conducente (art. 84);
b) il servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (artt.85-86);
c) il servizio di linea per trasporto di persone (art. 87);
d) il servizio di trasporto di cose per conto di terzi (art. 88);
e) il servizio di linea per trasporto di cose (art. 89);
f) il servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi (art. 90);

II Ministero dei trasporti e della navigazione con nota prot. n. 597/DC1 del 1° luglio 1998 ha espresso l’opinione che non appare incompatibile, rispetto alla norma dell’art. 82 c.d.s., il
trasporto di cose proprie o campioni gratuiti ai fini non commerciali, su autovetture destinate al trasporto di persone e su autoveicoli per trasporto promiscuo. 

È possibile inoltre trasportare i citati oggetti all’interno dell’abitacolo, previa rimozione dei sedili, in quanto la direzione generale della M.C.T.C. con apposite circolari di cui n. 1272/4110 del 24 aprile 1996 e n. 1017/DCI del 3 dicembre 1997 ha precisato che il numero dei posti indicati nella carta di circolazione del veicolo è riferito soltanto al numero massimo di posti da non superare.

Ciò consente di riconoscere all’utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, all’infuori di quelli che costituiscono la prima fila, ai fini del trasporto del sopracitato materiale.

Questa operazione, alla luce di quanto indicato dalla Direzione della M.C.T.C., non costituirebbe peraltro modifica a caratteristiche costruttive e funzionali escludendosi, perciò, ogni possibile interferenza con il divieto di cui all’articolo 78 del c.d.s.

Rimane comunque evidente che il trasporto delle cose sopraindicate deve sempre garantire la massima sicurezza sia per il conducente che per gli eventuali passeggeri secondo le prescrizioni di cui all’articolo 164 del codice della strada; infatti la sistemazione delle cose all’interno dell’abitacolo deve essere tale da non costituirne spostamenti, non limitare la visuale o la piena manovrabilità dei comandi e, comunque, non superare i limiti di massa complessiva indicati sulla carta di circolazione.

Tutto questo avveniva fino al 1998 quando è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso “promiscuo“; infatti gli autoveicoli della categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone), per effetto della direttiva 98/14/Ce a partire dal 1° ottobre 1998 non potranno più essere classificati “per trasporto promiscuo”, in quanto tale categoria non è stata
riconosciuta dalla normativa comunitaria (circolare Ministero dell’interno n. 300/A/43928/105/27 del 27 luglio 1999).

Si precisa che:
la direttiva 98/14/Ce non ha imposto l’obbligo di aggiornare le omologazioni già rilasciate per cui, gli autoveicoli precedentemente classificati per trasporto promiscuo ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera “C” del codice della strada, continueranno a circolare conservando inalterate le proprie caratteristiche riguardo la destinazione.

Pertanto alla luce della direttiva 98/14/Ce le sigle che individuano le carrozzerie delle autovetture riportate sulla carta di circolazione sono ora le seguenti:
a) AA Berlina;
b) AB Due volumi;
c) AC Familiare;
d) AD Coupé;
e) AE Decappottabile
f) AF Ad uso promiscuo (questa sigla non identifica i veicoli classificati dall’articolo 54, comma 1, lettera impropria del termine inglese “multi-purpuse vehicle” e del francese “vehicule è usage multiples” ed indica i veicoli monovolumi o multiuso.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione con la circolare prot. n. 1927/FP3 del 14 dicembre 1999, nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’articol 54, comma 1, lettera “C” del codice della strada.

Al tempo stesso ha precisato che:
• i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone) possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori;
• nel caso di veicoli della categoria internazionale M1 (autoveicoli per trasporto di persone) è ora legittimo e non più sanzionabile ai sensi dell’articolo 82, commi 8 e 10 del c.d.s., il trasporto di cose, purché nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 164 del c.d.s.

Ok, i sedili li abbiamo tolti, vediamo ora cosa posso fare…

La nuova classificazione prevede la distinzione tra veicoli per trasporto di persone e veicoli per trasporto di cose, che sono inseriti rispettivamente nelle categorie internazionali M e N.

Con circolare U. di G.n.B. 86 del 14 dicembre 1999, il Ministero dei delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono stati riassorbiti nella categoria delle autovetture.

Per questo, i trasporti effettuati fino ad adesso con veicoli ad uso promiscuo possono essere effettuati con le autovetture.

Infatti, la differenza tra un autoveicolo ad uso promiscuo ed una autovettura era costituita solo da un adempimento di carattere amministrativo e non dalle caratteristiche tecniche del veicolo, tanto che a livello internazionale (ex articolo 47, comma 2, del c.d.s.) la categoria del promiscuo non è prevista.

Resta inteso che le immatricolazioni ad uso promiscuo ancora esistenti per il parco veicolare in circolazione rimangono tali solo sulla carta, senza che sia necessaria alcun tipo di operazione.

Tanto premesso, allo stato attuale non vengono più rilasciate immatricolazioni ad uso promiscuo e i veicoli in circolazione che riportano tale classificazione si intendono come autovetture.

Restano ovviamente ferme le disposizioni relative alla sistemazione del carico (Att. 169 e del c.d.s.) e quelle inerenti alla sagoma limite e alla massa massima consentita (artt. 61, 62 e 167 del c.d.s.).”

Detto questo la “camperizzazione” si traduce in “trasporto” di qualsiasi cosa all’interno del mezzo.

Ovviamente nulla deve essere avvitato\imbullonato al telaio del mezzo, ma semplicemente legato\fissato, così facendo non và aggiornata l’omologazione del mezzo.

Si, ma l’autocarro?!

Premesso che l’articolo 54 comma 1° lettera “d” del Codice della Strada classifica gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, ciò ha creato tra gli operatori molta titubanza nella corretta applicazione dell’articolo 82 C.d.S. per quanto riguarda il diverso uso e destinazione del veicolo; infatti:

La Legge 298/74 ed il D.M. 212/98 stabiliscono esattamente chi deve condurre il veicolo con particolare riferimento ai trasporti effettuati per conto proprio e per conto di terzi, nonché in via residuale, proprio in riferimento al predetto articolo 54, il personale che può essere autorizzato a prendere posto, oltre al conducente, nella cabina del veicolo.

Ma il problema nasce per gli autocarri di massa complessiva inferiore a 60 quintali e soprattutto per quelli che hanno massa a pieno carico fino a 35 quintali definiti autocarri leggeri.

A tal fine si ribadisce che:

1. Sugli autocarri, oltre al conducente, può prendere posto solo ed esclusivamente personale addetto all’uso ed al trasporto della merce caricata;

2. Il trasporto dell’amico, della fidanzata, del figlio da accompagnare a scuola, dell’utilizzo del veicolo per andare al ristorante, al mare o in discoteca risulta ingiustificabile e pertanto è soggetto alla contestazione dell’articolo 82 del Codice della Strada con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi ( fermo amministrativo );

3. Il trasporto di cose per “Conto di Terzi” effettuato con un autocarro di massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 kg e la cui carta di circolazione riporta trascritto “Uso Proprio”, costituisce violazione al precetto di cui all’articolo 26 della Legge 298/74 per quanto riguarda l’obbligatorietà dell’iscrizione del proprietario del veicolo all’Albo provinciale degli autotrasportatori e dell’articolo 82 del Codice della Strada;

4. L’ufficio dell’organo accertatore dovrà segnalare la contestazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada all’Agenzia Regionale delle Entrate, sia per quanto riguarda la riparametrazione della tassa di proprietà in merito alla violazione dell’uso e della destinazione del veicolo, quanto per il recupero dell’IVA scaricata nella denuncia dei redditi dal proprietario del veicolo, se lo ha acquistato per fini commerciali;

5. L’ipotesi della violazione di cui all’articolo 2 del D.M. 25 marzo 1996 nr. 326 per quanto riguarda la rimozione della protezione metallica costituita da barre orizzontali del vano di guida degli autocarri, non costituisce la violazione dell’articolo 82 del Codice della Strada, bensì quella dell’articolo 78, perché non è stata modificata la destinazione del veicolo, ma le prescrizioni relative alle caratteristiche costruttive in sede di omologazione.

6. L‘articolo 12 del D.M. 22 maggio 1998 nr. 212 stabilisce che durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto.

Pertanto, qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’ufficio dell’agente accertatore invita l’impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui l’agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito.

Trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene segnalata all’Ispettorato del Lavoro per le opportune verifiche e se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l’albo in cui l’impresa è iscritta per l’applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

7. L’articolo 31 della Legge 298/74 stabilisce che, per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg classificati per “Uso Proprio”, i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli debbano essere il titolare della licenza al trasporto merci o un lavoratore dipendente della stessa impresa (se l’impresa è a conduzione familiare il veicolo può anche essere condotto da un familiare).

Diverso ancora il “camper”, considerato veicolo ricreazionale “ad uso speciale”, quindi non prettamente destinato al trasporto di persone anche se appartiene per definizione alla categoria M1, come le vetture; deve avere le attrezzature minime previste e queste devono essere permanentemente installate, requisito essenziale per poter rilasciare una diversa carta di circolazione in categoria “autocaravan” anziché “autovettura”; ancora diverso per questi veicoli il trattamento fiscale, più favorevole, ma con qualche limitazione a livello locale per l’accesso ai centri cittadini.
 
Qui le attrezzature da campeggio devono essere sempre presenti a bordo, anche quando il veicolo non viene utilizzato per campeggio, proprio perché caratterizzano la categoria.
 

Ok, ma io voglio omologarlo!

Va bene, vediamo come si fa il COLLAUDO

Vi piace la burocrazia?! Benvenuti!

Intanto vi serve un veicolo M1 e stop.

La teoria dice che la casa costruttrice del veicolo mi deve fornire un nulla-osta alla trasformazione, poi i lavori, che vengono eseguiti a perfetta regola d’arte e da un allestitore autorizzato, devono essere certificati e firmati da un Ingegnere.

La realtà è che se il veicolo di base ha più di sette anni il nulla-osta non lo si ottiene o se lo si ottiene l’operazione potrebbe essere comunque non ammissibile. (Se poi la casa produce camper…perchè dovrebbe rilasciarvelo?!)

Nello specifico la circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri prot.4414M368 dal 4 agosto 2005 vieta il passaggio da categoria N1 (trasporto cose) a M1 (trasporto persone) qualora il veicolo interessato non sia stato precedentemente immatricolato come M1, salvo i casi particolari previsti dalla successiva circolare 5878M361 del 14 dicembre 2005.

Stesso risultato se i lavori vengono fatti da un privato, anche se in modo professionale.

Cambiare categoria ad un veicolo (da N autocarro per trasporto di cose a M autoveicolo per trasporto di persone) in Italia è molto difficile e riservato a poche casistiche ben definite, salvo considerare la possibilità della classificazione in Uso Speciale Abitazione su categoria internazionale N.

Il problema più grosso di tutti è l’applicazione in modo non uniforme sul territorio e del tutto interpretativo di norme e circolari, dai funzionari della Motorizzazione Civile il cui ruolo non prevede l’assunzione di responsabiltà.

Teoricamente l’Italia recepisce solo direttive comunitarie, come la 46/2007, base di partenza per l’omologazione di qualsiasi veicolo (normativa non pubblica se non in inglese a pagamento), salvo poi applicarle in maniera totalmente restrittiva.

Sei più confuso di prima?!

Capisco ed hai ragione…
 
Si può dire quindi che è il diverso trattamento fiscale, oltre agli orientamenti normativi definiti dal legislatore europeo, che distingue le categorie in base all’allestimento ed alla finalità di utilizzo; ogni eventuale “collaudo singolo” di un veicolo, inizialmente omologato dal primo costruttore in una delle tre categorie, ma che deve cambiarla per esigenze intervenute successivamente, deve passare attraverso un Centro Prova Autoveicoli (ce ne sono 12 in Italia) per il rilascio di un Certificato di Approvazione “EU” (Esemplare Unico) con tutte le incombenze amministrative e tecniche connesse; una vettura che rimane vettura, ma che viene utilizzata in maniera flessibile nell’ambito delle sue caratteristiche tecniche definite in omologazione, non ha bisogno di alcun collaudo.
 

Per farla breve:

  • Posso togliere i sedili e “trasportare” l’allestimento “legato” e non avvitato in categoria M1
  • In categoria N1 potrei trasportare l’allestimento, ma con tutte le restrizioni legate alla classificazione “autocarro”
  • Non posso collaudare un N1 come camper
  • Potrei trasformare un M1 in camper, ma faccio prima ad andare in Germania!
 
auf wiedersehen!

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19 commenti su “Camperizzare il furgone e l’omologazione”

  1. Volevo segnalare che la discriminante sull’uso dell’autocarro è delle persone che possono essere trasportate è ciò che è scritto sulla carta di circolazione.
    Se è citata la dicitura USO PROPRIO non ci sono limitazioni ne di persone ne di utilizzo nei giorni festivi. In questo articolo https://www.vallistore.com/uso-dell-autocarro ci sono le argomentazioni che chiariscono le norme del CDS. Spero sia utile.

  2. Salve, una domanda, se decido di camperizzare un m1 con allestimento non fisso, al momento della revisione biennale posso lasciarla cosi o devo togliere tutto e rimontare i sedili.

    1. Ciao Davide, la revisione serve a garantire la loro sicurezza e a contenere le emissioni di rumore e gas di scarico. Nel Codice della Strada sono indicati i valori limite che i risultati dei controlli devono rispettare.

      Durante la revisione vengono controllati:
      Funzionamento dei freni
      Impianto elettrico
      Usura di pneumatici e sospensioni
      Funzionamento luci
      Integrità del telaio
      Sterzo e convergenza
      Equipaggiamenti omologati

      1. Ciao vorrei capire la definizione di legato/fissato della mobilia del camper senza fissare al telaio del mezzo grazie Federico

        1. Ciao, praticamente basta che non sia imbullonato al telaio del furgone, il mobilio può essere semplicemente legato\fissato agli occhielli presenti sul pianale o legato ai piantoni delle cinture di sicurezza o simili

          1. Creare un pavimento di legno, e su di esso costruire un mobile che viene avvitato al pavimento di legno, lasciando poi il pavimento solo appoggiato o legato al pianale del furgone, è una soluzione possibile? in quel caso i mobili sarebbero avvitati tra di loro, e non al telaio del furgone

  3. buongiorno visto mi sembrate molto ferrati in materia,se un furgone è immatricolato uso speciale e proprio( senza nessun altra dicitura es. officina mobile o altro) è possibile camperizzarlo a regola d’arte in maniera fissa e permanente?
    grazie saluti

    1. Ciao Emanuele, grazie per averci scritto.

      In base al codice della strada articolo 54 lettera g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio.
      Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse; non è possibile che per ottenere questa classificazione la carrozzeria sia intercambiabile.

      Pertanto andrebbe individuata la sottocategoria del veicolo speciale (potrebbe anche essere un autoveicolo per uso abitazione), per capire meglio la situazione. Personalmente la vedo come una categoria difficile da camperizzare perché aggiunge una limitazione ulteriore alla modifica, per sicurezza dovresti sentire la motorizzazione della tua zona.

      Ciao!

      1. da quello che ho letto in rete facendo ricerca è la stessa definizione che viene data agli autocaravan(quindi ai camper,unica differenza è che viene aggiunta (alla denominazione uso speciale)una sigla, se non erro (sa) è la sigla relativa ai camper (sc) alle autoambulanze e via officine mobili o altro..chiederò comunque in qualche agenzia o motorizzazione grazie

        1. Si, bisogna capire che sigla ha il tuo mezzo (o perché né è sprovvisto), perché se non fosse relativa al camper, non potresti modificare le attrezzature ed avresti anche dei vincoli sulle persone trasportate. In queste cose particolari è sempre meglio chiedere direttamente in motorizzazione. Buona fortuna!

          1. il mezzo non l’ho ancora comprato ma mi hanno detto ha solo la dicitura uso speciale proprio senza specifica sigla, se dovesse essere camperizzabile e usufruibile sarebbe un ottima cosa poter saltare collaudi etc.. l’info può tornare utile a tutti, grazie del voatro tempo se ho news vi aggiorno.

  4. Se il veicolo è un autocarro N1, può essere trasformato in autoveicolo uso speciale abitazione, (uso abitazione solo a veicolo fermo) in quanto non può essere tolta la paratia di separazione cabina – vano di carico. Il numero dei posti a sedere sono quelli che si trovano in cabina.

  5. esiste però l’omologazione N1 (autocarro) a “Uso proprio” per i privati che ha meno limitazioni dell’autocarro aziendale. Bisognerebbe approfondire meglio se adatto ad essere usato come Camper

  6. Se su un autocarro uso proprio cat. N1 3 posti in cabina installo un tetto a fungo, è considerato fuori sagoma limite ? Inoltre, quando si dice legare/fissare le attrezzature, si possono fissare con viti a manopola in modo che è evidente che in pochi minuti si possono svitare tutte le poche viti e si toglie tutta l’attrezzatura (da campeggio) ?

    Grazie, Fabio.

    1. Ciao, in teoria non dovrebbe essere un problema, ma in questi casi sempre meglio chiedere alla motorizzazione di zona. Per quanto riguarda le viti (a manopola e non) secondo me potrebbe essere visto come fisso al telaio e quindi non a norma

      1. Grazie delle risposte che indicano prudenza che è sempre il miglior punto di partenza. Se analizziamo il cds., ritengo però che un privato che guidi un veicolo N1 F0 (furgone) di 3,5t. massa massima a pieno carico e patente B, registrato “Uso proprio” (se è registrato “Uso di terzi” deve fare subito il cambio), che trasporti la sua famiglia in cabina senza superare il numero massimo consentito (2 o 3) e dietro attrezzatura (da campeggio) fissata adeguatamente in modo che durante la marcia non debba muoversi e creare pericoli per se e per gli altri autoveicoli (viti sul pavimento in legno e non sul telaio) rispettando scrupolosamente la portata massima, senza quindi utilizzare il veicolo in maniera diversa per il quale è stato progettato, costruito e omologato (cosa che le M1 anche togliendo i sedili non potrebbero garantire come un N1 F0), credo che non abbia nulla da temere. Portandosi dietro gli articoli del cds. specifici credo che nessun tutore dell’ordine potrebbe fargli contestazioni. Se siamo in tanti a comportarci così, poi, credo che potrebbe essere interiorizzato dalle forze dell’ordine, le quali si limiterebbero a semplici controlli ed inoltre diventare perfino un argomento parlamentare tanto da dover richiedere un chiarimento in sede di Mctc..

        Fabio

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